Posso rifiutarmi di sottoscrivere il CID?

Che cos’è il modello CAI? meglio conosciuto come CID

In caso di incidente stradale i soggetti coinvolti possono decidere di compilare e sottoscrivere il modello CAI, o più comunemente chiamato CID, al fine di constatare in modo amichevole la dinamica del sinistro occorso senza richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Il modello CAI rappresenta uno strumento che permette di denunciare la verificazione di un sinistro stradale e fornire una ricostruzione dettagliata della dinamica del sinistro occorso attraverso la compilazione di appositi campi ivi presenti da parte dei soggetti coinvolti nell’incidente. (es. veicolo A, Veicolo B, proprietario, conducente, compagnie assicurative, punto d’urto veicolo A, punto d’urto veicolo B, grafico dell’incidente, testimoni, trasportati, feriti).

Per di più, il modello CAI ha la funzione di accelerare la procedura di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, fornendo alle compagnie assicurative dei veicoli coinvolti una ricostruzione dettagliata della dinamica dell’incidente.

Di norma il modello CAI viene fornito dalla propria compagnia assicurativa al momento della sottoscrizione di una polizza RC Auto, ma si può anche semplicemente scaricare online dai siti delle diverse compagnie. 

Il valore legale della constatazione amichevole

Si deve sapere che nonostante il modello CAI rappresenti un importante strumento volto a fornire una dettagliata ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, lo stesso però non può essere considerato come unico mezzo di prova assoluta per l’accertamento della responsabilità derivante da circolazione stradale ex art. 2054 c.c. in capo ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro.

L’art 143 del Codice delle Assicurazioni prevede che  “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.

Sul punto la Cassazione ha chiarito che “Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, e come tale superabile con prova contraria; tale prova può emergere non soltanto da un’altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si é verificato o si é verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d’ufficio”   (Cassazione Civile n. 14599/05)

Pertanto, il modello CAI genera soltanto una presunzione di prova sulla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e sul relativo accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti non avendo un valore assoluto di prova legale.

Per di più, nell’ordinanza n. 26975/2019 la Suprema Corte ha chiarito che, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto modulo C.A.I.), non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice. (Cassazione Civile Ordinanza n. 26975/2019)

Pertanto, la Suprema Corte ritiene che le dichiarazioni rese nel modello CAI da parte dei soggetti coinvolti in un sinistro stradale rappresentano un mero mezzo di prova presuntivo e non assoluto, e pertanto, sono sempre rimesse alla libera valutazione del Giudice.

In conclusione, il modello CAI, anche quando sia stato firmato da tutti i soggetti coinvolti nel sinistro non potrà mai avere valore assoluto di prova legale ma soltanto presuntivo, infatti, per esempio le parti potrebbero accordarsi ai fini di frodare la compagnia assicuratrice.

Si può rifiutare di sottoscrivere il modello CAI?

Può accadere che uno dei soggetti coinvolti in un incidente stradale non condivida la ricostruzione del sinistro fornita dall’altro e per questo motivo si rifiuti di sottoscrivere il modello CAI.

Per l’ordinamento giuridico italiano nessuno può mai essere obbligato a fare od omettere qualcosa, salvo naturalmente i casi espressamente previsti dalla legge, come per esempio in caso di sentenze di condanna di un giudice.

Ogni soggetto infatti ha il pieno diritto di poter scegliere se sottoscrivere o meno un qualsiasi documento produttivo di effetti all’interno della propria sfera giuridica.

Pertanto, anche in ambito di sinistri stradali, e nello specifico con riferimento alla compilazione del modello CAI, nessuno dei proprietari dei veicoli né tanto meno conducenti o altri soggetti coinvolti nel sinistro può essere costretto a sottoscrivere il modello di constatazione amichevole.

Invero, spesso può capitare che le parti coinvolte in un sinistro stradale non siano d’accordo sulla dinamica del sinistro, ed ognuno ritenga di non avere responsabilità nella causazione del sinistro.

In questi casi, ogni soggetto coinvolto nel sinistro stradale potrà compilare in modo del tutto autonomo il proprio modello CAI e consegnarlo alla propria compagnia assicurativa oppure richiedere l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo del sinistro le quali provvederanno ad eseguire i dovuti accertamenti.

Ebbene, in caso di sinistro stradale ogni soggetto coinvolto ha il pieno diritto di rifiutarsi di sottoscrivere il modello CAI, invero, se qualcuno obbligasse taluno a sottoscrivere un documento senza la propria volontà commetterebbe il reato di violenza privata ex art. 610 Codice Penale.

In conclusione, nei casi in cui le parti non siano d’accordo sulla dinamica del sinistro, oppure i dati riportati all’interno del modello CAI non siano veritieri ciascuna parte può sempre rifiutarsi di sottoscrivere il modello di constatazione amichevole e consegnare alla propria compagnia assicurativa il proprio modello CAI in modo del tutto autonomo.

Avv. Michele Bompadre