Autovelox nascosto o non preventivamente segnalato: In quali casi può ritenersi nullo il Verbale di contestazione del Codice della Strada?
Può capitare di ricevere la notifica di una multa, o meglio, di un Verbale di contestazione del Codice della Strada per superamento del limite di velocità con rilevazione mediante autovelox.
Per autovelox si intendono tutti quei sistemi mobili o fissi, con i quali le Forze dell’Ordine rilevano gli eccessi di velocità ed emettono successivamente le relative contestazioni delle infrazioni previste dal Codice della Strada.
Tali contestazioni sono chiamate “differite”, invero, si tratta in particolare di violazioni senza contestazione immediata, in quanto in genere il Verbale di Cds viene notificato al proprio domicilio tramite posta raccomandata in un momento successivo a quello della rilevazione effettiva dell’infrazione.
Attualmente sono molti gli strumenti tecnologici a mezzo dei quali le Forze dell’Ordine rilevano la velocità degli autoveicoli, ad esempio, vengono molto utilizzati i telelaser ovvero degli strumenti tenuti in mano dagli agenti o per di più gli stessi vengono installati direttamente a bordo delle volanti.
Ci sono alcuni casi in cui le contestazioni del Codice della Strada elevate mediante autovelox possono ritenersi nulle, ed uno dei più ricorrenti è di certo quello in cui il sistema di rilevamento della velocità (autovelox) non viene preventivamente segnalato dagli agenti mediante apposito cartello, od addirittura, è quasi del tutto nascosto, e pertanto, non potenzialmente percepibile dall’automobilista.
Si deve sapere che i sistemi di rilevamento della velocità (autovelox) devono essere preventivamente segnalati, infatti, l’art. 142, comma 6-bis del Codice della Strada prevede che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”.
Ebbene, occorre evidenziare la distinzione tra la segnalazione preventiva dell’apparecchio la quale deve avvenire mediante cartelli o dispositivi luminosi e la visibilità concreta dello stesso durante il transito del veicolo.
La Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n. 4007/2022 ha espressamente chiarito che, “L’art. 142, comma 6 bis del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.
Pertanto, la Suprema Corte afferma chiaramente che le postazioni di controllo mobile (Autovelox) non sono affatto esonerate dal requisito della preventiva segnalazione, ed altresì le stesse devono poter essere ben visibili dal conducente.
In conclusione, ogni qualvolta che il Verbale di contestazione del Codice della Strada venga elevato mediante uno strumento di rilevamento della velocità (Autovelox) non preventivamente segnalato e/o non reso ben visibile all’automobilista lo stesso dovrà ritenersi nullo, e pertanto, si potrà impugnare dinanzi al Prefetto o Giudice di Pace territorialmente competente entro i termini previsti per legge.
Avv. Michele Bompadre