Quali sono i termini perentori previsti dalla Legge per presentare opposizione avverso un Verbale di contestazione del Codice della Strada?
Può capitare di ricevere la notifica di una multa, o meglio, di un Verbale di contestazione del Codice della Strada che riteniamo possa essere illegittimo, pertanto, occorre sapere con precisione quali sono i termini per proporre opposizione avverso il predetto Verbale di Cds affinchè lo stesso non diventi definitivo.
Infatti, si deve sapere che, la Legge prevede dei termini precisi ed inderogabili entro i quali il trasgressore deve proporre opposizione al Prefetto o dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente al fine ottenere l’annullamento di quel Verbale.
Cosa si intende per ricorso?
Il ricorso è uno atto di parte a mezzo del quale il proprietario od il conducente di un veicolo al quale è stato notificato un Verbale del Codice della Strada, propone opposizione avverso lo stesso indicando tutte le proprie ragioni ed i motivi a fondamento della richiesta di annullamento.
Quali sono le modalità di presentazione del ricorso avverso un Verbale di Cds?
Le modalità per proporre opposizione avverso un Verbale di Cds sono mediante Ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 del Codice della strada ed altresì mediante ricorso presentato dinanzi al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 204 bis Cds.
Ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada “Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata”.
Il ricorso può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato”
Altresì, l’opposizione avverso il Verbale del Codice della Strada può proporsi mediante ricorso dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.
Ai sensi dell’art. 204 bis del Cds “Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria”. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”
Invero, “L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Avv. Michele Bompadre
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